Vediamo cosa è cambiato:
• Prima della riforma i regolamenti condominiali potevano impedire ad un condomino di tenere nel suo appartamento animali domestici; oggi ciò non è più possibile, perché la legge "vieta di
vietare" la detenzione di animali domestici.
• La riforma non ha interessato espressamente la disciplina delle aree comuni, posto che, non essendo più possibile vietare la detenzione di animali in appartamento, non sarà nemmeno più
possibile impedire al condomino possessore di animali di usufruire della parti comuni insieme al suo animale.
L'accesso degli animali nel condominio, tuttavia, non è fuori da ogni regola.
È comunque buona norma rispettare le disposizioni contenute nell'ordinanza del ministero della Salute, entrata in vigore il 23 marzo 2009, che prevede
tra l'altro, l'obbligo, per i proprietari dell'animale, di mantenere pulita l'area di passeggio, di utilizzare il guinzaglio in ogni luogo e – nel caso di animali aggressivi – di applicare la
museruola.
È sempre prevista la responsabilità civile ex articolo 2052 del Codice civile e penale dei proprietari, in caso di danni o lesioni a persone, animali o cose nonché l'obbligo di stipulare, in
caso di animali pericolosi, una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati da proprio cane contro
terzi.
• Nel caso di regolamenti condominiali antecedenti la riforma che vietano la presenza di animali domestici, c'è da dire che questo punto rappresenta uno degli aspetti più problematici della
riforma, si registrano opinioni discordanti. Alcuni ritengono che il nuovo art. 1138 ultimo comma possa valere solo per i regolamenti futuri, e quindi resterebbe valido il divieto di detenere
animali in un regolamento condominiale precedente alla riforma. Altri argomentano la tesi opposta, secondo cui qualunque divieto alla detenzione di animali deve intendersi revocato con
l'entrata in vigore della riforma, venendosi a configurare una forma di nullità sopravvenuta delle clausole contrarie al nuovo disposto normativo.
• Una lunga discussione potrebbe presentarsi con la dicitura "animali domestici". Il problema nasce dal fatto che la legge non definisce la nozione di animale domestico. In mancanza di una
definizione normativa, si fa spesso riferimento alla nozione della scienza veterinaria, che include tra gli animali domestici anche quelli da fattoria, mentre esclude i cd. esotici come
conigli nani o tartarughe da acqua. Ai fini dell'applicazione della nuova norma, per animale domestico va invece inteso l'animale da compagnia, cioè quello che ragionevolmente e per
consuetudine è tenuto in appartamento per ragioni affettive.
Mentre dovrebbe sempre essere possibile vietare la presenza di animali esotici (come ad esempio i serpenti), non è così chiaro l'inquadramento degli animali d'affezione che non sempre sono
"domestici" in senso proprio, come criceti, furetti o – in certa misura – conigli.
Interessante è il decreto 13 marzo 2013 della Cassazione che, richiamando tali principi, ha ritenuto che "il gatto, come anche il cane, deve
essere considerato come membro della famiglia e per tali motivi va collocato presso il coniuge separato con regolamento di spese analogo a quello del figlio minore".
• Riguardo i rumori molesti causati dagli animali, come l'abbaiare dei cani, non vi è stata alcuna modifica. Il principio, a più riprese affermato dalla giurisprudenza, è che l'abbaiare del
cane configura molestia solo se anomalo, in quanto incessante o tale da disturbare il riposo notturno; l'abbaiare fisiologico del cane (ad es. quando passa il postino) deve invece essere
tollerato dai vicini.
Il condominio, in caso di rumori molesti o di odori sgradevoli per i quali è necessario chiedere la cessazione della turbativa per violazione delle norme sulle immissioni intollerabili ex
articolo 844 del Codice civile, può richiedere l'allontanamento dell'animale dall'abitazione in base all'articolo 700 del Codice di procedura civile;
Nel caso di immissioni rumorose è possibile ipotizzare, purché ne sussistano le condizioni, il reato di "disturbo del riposto delle persone" (articolo 659 del Codice civile) (l'elemento
essenziale di tale fattispecie di reato è, però, l'idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non già l'effettivo disturbo alle stesse);
Bisogna, infine, rammentare che:
• gli animali non possono essere lasciati liberi di circolare negli spazi comuni senza le dovute cautele sopra indicate;
• i proprietari degli animali debbono comportarsi in modo tale da non ledere o nuocere alla quiete e all'igiene degli altri conviventi dello
stabile;
• gli animali non possono essere abbandonati per lungo tempo sul balcone o nelle abitazioni perché si potrebbe ipotizzare il reato di "omessa custodia"
(articolo 672 del Codice penale).
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RAFFAELLA ZOLLI (lunedì, 08 luglio 2019 09:38)
Grazie per aver pubblicato il mio articolo.
Buon lavoro
Fabio Chionna (lunedì, 08 luglio 2019 10:17)
Grazie a Lei.
Buona giornata.